Art. 2.

      1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le modifiche necessarie al regolamento che disciplina l'attuazione della rappresentanza militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, e successive modificazioni, in attuazione dell'articolo 18, secondo comma, lettera a), della legge 11 luglio 1978, n. 382, come modificata dall'articolo 1 della presente legge.
      2. Il Ministro della difesa, con proprio decreto, su proposta del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER) del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera, apporta le eventuali modifiche al regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della rappresentanza militare, di cui al decreto del Ministro della difesa 9 ottobre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 1985, e successive modificazioni.